Dipendenti della Pubblica Amministrazione: cosa rischiano e perché assicurarsi?
Dipendenti della Pubblica Amministrazione: cosa rischiano e perché assicurarsi?
Gli Amministratori e i funzionari pubblici, nell’esercizio delle proprie mansioni, possono andare incontro a tre tipi di responsabilità:
- Penale (non assicurabile)
- Civile (art. 2043 c.c.) verso terzi: in conseguenza di atti od omissioni di cui l’assicurato debba rispondere a norma di legge
- Amministrativa e amministrativo/contabile: in conseguenza di atti o omissioni commessi con colpa grave dall’assicurato
Cosa intendiamo per colpa?
- Colpa Lieve: errore “scusabile” per il quale il dipendente pubblico non risponderà verso terzi. La responsabilità sarà direttamente in capo alla Pubblica Amministrazione.
- Colpa Grave: ravvisabile nella condotta di colui che agisce con straordinaria e “non scusabile” imprudenza, imperizia e negligenza e che omette di osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano (Cass. 2260/70)
Quali sono le conseguenze?
IN CASO DI COLPA GRAVE, IL DIPENDENTE PUBBLICO RISPONDE DIRETTAMENTE VERSO TERZI CON IL PROPRIO PATRIMONIO PERSONALE.
Come proteggersi?
La polizza studiata da Assiligure Insurance S.r.l – intermediario regolarmente iscritto all’Albo RUI consultabile sul sito www.ivass.it. – con DUAL Italia (agenzia di sottoscrizione parte di Hyperion Insurance, il più grande Gruppo di intermediazione assicurativa indipendente del mondo) assicura:
- La responsabilità civile patrimoniale e la responsabilità amministrativa verso terzi dell’assicurato che riveste incarichi di amministratore, dirigente, o dipendente presso la Pubblica Amministrazione.
- Le richieste di risarcimento relative ad errori dell’assicurato nell’ambito dell’attività e degli incarichi pubblici indicati in polizza.
- Le richieste di risarcimento riconducibili ad errori dell’assicurato commessi in qualsiasi momento antecedente la decorrenza di polizza, purché non noti al momento della stipula del contratto (cosiddetta retroattività illimitata).
- Le circostanze ovvero la notifica da parte dell’assicurato di atti, fatti e/o contestazioni che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento future.
- Le circostanze e le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell’assicurato avanzate per la prima volta e regolarmente denunciate agli assicuratori durante il periodo successivo alla scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad errori commessi durante il periodo di assicurazione o di retroattività (cosiddetta maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento). In caso di cessazione definitiva dell’attività per decesso, fine mandato o dimissione dell’assicurato, è incluso un maggior termine di 5 anni.
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IN OTTEMPERANZA ALL’ARTICOLO 58 REG. IVASS 40/2018.
Le informazioni qui di seguito fornite dal contraente verranno utilizzate al fine di verificare che qualsiasi contratto proposto dall’intermediario sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente stesso.